Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

944.3 Legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi «tutto compreso»

944.3 Federal Act of 18 June 1993 on Package Travel

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Art. 4 Prima della conclusione del contratto

1 L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

2 Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.

3 Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:

a.
sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;
b.
sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.

4 I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 lettera a, se le esigono senza indugio.

Art. 4 Before conclusion of the contract

1 The organiser or the retailer must communicate all the terms and conditions of the contract to the consumer in writing before the contract is concluded.

2 The terms of the contract may also be brought to the consumer’s attention in another appropriate form, provided that they are confirmed to him in writing before the contract is concluded. The obligation to confirm in writing does not apply if compliance would prevent the conclusion of the contract.

3 Where it is relevant for the package, the organiser or the retailer shall provide the consumer, in writing or any other appropriate form, with general information on:

a.
passport and visa requirements applicable to nationals of the states of the EC and the EFTA, and in particular on the periods for obtaining them;
b.
health formalities required for the journey and the stay.

4 Nationals of any other states are entitled to such information according to paragraph 3 letter a above, if they request the same immediately.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.