È vietato subappaltare contrattualmente compiti di protezione, salvo se l’autorità committente vi ha previamente acconsentito per scritto.
The subcontracting of protection tasks is prohibited without the prior written consent of the contracting authority.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.