Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

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Art. 13 Esercizio a regola d’arte

1 I detentori di impianti di trattamento delle acque di scarico devono:

a.
mantenere l’impianto in grado di funzionare;
b.
constatare qualsiasi anomalia di funzionamento, determinarne la causa ed eliminarla immediatamente;
c.
per quanto attiene all’esercizio, adottare tutte le misure del caso che contribuiscano alla riduzione della quantità di sostanze da evacuare.

2 I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono assicurarsi che:

a.
siano designate le persone responsabili dell’esercizio;
b.
il personale dell’azienda disponga delle necessarie conoscenze tecniche; e
c.
vengano determinate le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse se l’autorizzazione prevede esigenze espresse in valori numerici.

3 L’autorità può esigere dai detentori di cui al capoverso 2 che:

a.
determinino le quantità evacuate e le concentrazioni di sostanze che per le loro proprietà, la quantità e il pericolo di immissione rivestono importanza per le caratteristiche delle acque di scarico e per la qualità delle acque del ricettore naturale, anche se l’autorizzazione non prevede esigenze espresse in valori numerici;
b.
conservino per un periodo adeguato determinati campioni delle acque di scarico;
c.
determinino gli effetti dell’immissione delle acque di scarico e della loro infiltrazione sulla qualità delle acque, se esiste il pericolo che non vengano rispettate le esigenze relative alla qualità delle acque di cui all’allegato 2.

4 Le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse possono anche essere determinate mediante calcoli basati sui flussi di sostanze.

Art. 13 Expert operation

1 Persons responsible for waste water treatment plants must:

a.
maintain the facilities in working order;
b.
identify cases of divergence from normal operation, clarify the causes and immediately rectify these;
c.
during operation take all reasonable measures to contribute to reducing the amount of substances discharged.

2 Persons responsible for enterprises discharging industrial waste water into public sewers as well as persons responsible for waste water treatment plants discharging waste water into the public sewers or into a body of water must ensure that:

a.
those responsible for the operation are named;
b.
operating staff possess the necessary expert knowledge; and
c.
that amounts and concentrations of substances discharged are determined if the authorisation contains numerical requirements.

3 Under paragraph 2, the authorities may require that owners:

a.
determine the amounts and concentrations of substances discharged which would influence the quality of the polluted water and of the receiving waters by virtue of their properties, quantity and period of discharge, even if the authorisation contains no numerical requirements;
b.
conserve certain waste water test results for an appropriate period;
c.
determine the effects of waste water discharge or infiltration on water quality if there is a risk that the water quality requirements under Annex 2 are not complied with.

4 The amounts and concentrations of substances discharged may be determined arithmetically on the basis of substance flows.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.