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2 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.56
3 Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.
4 Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.
54 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).
55 Abrogato dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, con effeto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 160).
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2 If the VOC balance sheet is incomplete or has not been submitted on time, the FOCBS shall allow a grace period within which to submit a proper balance sheet.57
3 Interest shall be charged on the taxes due in accordance with Art. 22 paragraph 2 on the basis of the balance sheet submitted during the grace period. The charging of interest begins on expiry of the submission deadline in accordance with Art. 22 paragraph 1.
4 If the resubmission deadline in accordance with paragraph 2 expires without resubmission being made, the Directorate General of Customs shall assess the tax due in accordance with due discretion and taking account of outgoings taxed in previous years.
55 Inserted by No I of the O of 2 April 2008, in force since 1 June 2008 (AS 2008 1765).
56 Repealed by No I of the O of 23 Feb. 2022, with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2022 160).
57 Amended by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 160).
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