1 Le domande di omologazione OE, OnE o di riconoscimento di un biocida pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza sono valutate dall’organo di notifica secondo il diritto anteriore.
2 La valutazione dei rischi dei principi attivi contenuti nei biocidi oggetto di una domanda di omologazione pendente è effettuata tuttavia secondo:
3 Se dalla valutazione dei rischi del principio attivo secondo il nuovo diritto emerge che le nuove disposizioni che entrano in vigore con la modifica del 20 giugno 2014 della presente ordinanza potrebbero essere problematiche, al richiedente è offerta l’occasione di presentare all’organo di notifica informazioni supplementari.
243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
1 An application for authorisation AL or AnL, or for recognition of a biocidal product, which is pending at the time the Amendment of 20 June 2014 to this Ordinance comes into force shall be evaluated by the Notification Authority in accordance with existing legislation.
2 The risk assessment of the active substance in the biocidal product for which an application for authorisation is pending shall, however, be carried out:
3 Where the risk assessment of the active substance under the new legislation identifies concerns arising from the provisions newly applicable with the entry into force of the Amendment of 20 June 2014 to this Ordinance, the applicant shall be given the opportunity to submit additional information to the Notification Authority.
246 Amended by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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