Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi ad organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.
The Federal Council may delegate enforcement tasks to public or private organisations and persons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.