Il notificante deve informare senza indugio l’organo di notifica e se del caso inviargli nuovi documenti, qualora siano state acquisite nuove conoscenze circa la sostanza o il preparato oppure se sono mutate in modo rilevante alcune circostanze determinanti come le proprietà, lo scopo d’impiego, le quantità fabbricate o immesse sul mercato.
The notifier must inform the notification authority without delay and if necessary submit new documents if new findings emerge relating to the substance or preparation concerned or if significant changes occur with regard to essential points such as properties, intended use, or the quantities produced or placed on the market.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.