1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati.
2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza.
3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.
1 The donor may only be informed of a positive test result if the test has been confirmed using an appropriate method.
2 Where a donor is informed of a positive test result, they must also be offered counselling and assistance.
3 The donor may refuse to be informed of a test result.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.