Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.301 Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

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Art. 28 Informazione e consenso per la riutilizzazione in forma non codificata di materiale biologico e di dati personali genetici per un progetto di ricerca

1 La persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:

a.
il tipo, lo scopo, la durata e lo svolgimento del progetto di ricerca;
b.
il suo diritto di rifiutare o revocare in ogni momento il consenso senza giustificazione;
c.
le conseguenze di una revoca del consenso per il materiale biologico utilizzato prima della revoca e per i dati personali utilizzati prima della revoca;
d.
il suo diritto di ricevere in qualsiasi momento informazioni su altre questioni relative al progetto di ricerca;
e.
il suo diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute, nonché il diritto di rinunciare a questa informazione o di designare una persona che prenda per lei questa decisione;
f.
le misure destinate a proteggere il materiale biologico e i dati personali;
g.
le principali fonti di finanziamento del progetto di ricerca;
h.
ulteriori informazioni necessarie alla persona interessata per decidere.

2 L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.

3 Il consenso deve essere dato per scritto.

4 Le deroghe alla forma scritta sono rette per analogia dall’articolo 9.

Art. 28 Informed consent for further use of biological material and genetic personal data in uncoded form for a research project

1 The persons concerned must receive written and oral information on:

a.
the nature, purpose and duration of, and procedure for, the research project;
b.
their right to withhold or to revoke their consent at any time without giving reasons;
c.
the consequences of revocation of consent for the biological material and personal data used up to this point;
d.
their right to receive information at any time in response to further questions relating to the research project;
e.
their right to be informed of results concerning their health, and their right to forgo such information or to designate a person who is to take this decision for them;
f.
measures to protect the biological material and the personal data;
g.
the main sources of financing for the research project;
h.
other points relevant to their decision.

2 The information may be additionally presented in a non-textual form.

3 Consent must be given in writing.

4 The exceptions to written form are governed by Article 9 mutatis mutandis.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.