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641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2)

641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

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Art. 19 Assegnazione di diritti di emissione per impianti

1 I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

2 Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all’asta.

3 La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento.

4 Ai gestori di impianti per la produzione di elettricità non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

5 Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei rimanenti diritti di emissione sia messa all’asta. I diritti di emissione che non sono messi all’asta e quelli che non sono acquistati all’asta vengono cancellati.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

27 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 22 mar. 2019 che approva l’Acc. tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4327; FF 2018 363).

Art. 19 Issuing emission allowances for installations

1 The emission allowances for installations are issued annually.

2 Some of the emission allowances are allocated free of charge. The other emission allowances are auctioned.

3 The quantity of emission allowances allocated free of charge to an installation operator is determined in particular by the greenhouse gas efficiency of reference installations.

4 Installation operators shall not be allocated emission allowances free of charge for the production of electricity. The Federal Council may provide for exceptions.

5 If the quantity of emission allowances available on the market increases considerably for economic reasons, the Federal Council may stipulate that only some of the remaining emission allowances be auctioned. The emission allowances that are not offered for auction and those that are not sold at auction shall be cancelled.

6 The Federal Council regulates the details; in doing so it shall give due consideration to comparable international arrangements.

27 Amended by the Annex to the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.