1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
1. Any person who with a view to causing financial loss or damage to the rights of another or in order to obtain an unlawful advantage for himself or another,
produces a false document, falsifies a genuine document, uses the genuine signature or mark of another to produce a false document, falsely certifies or causes to be falsely certified a fact of legal significance or,
makes use of a false or falsified document in order to deceive,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2. In particularly minor cases, a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty may be imposed.
273 Amended by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Jan. 1995 (AS 1994 2290 2307; BBl 1991 II 969).
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