Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 243 Campo d’applicazione

1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.

2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

a.
secondo la legge federale del 24 marzo 199583 sulla parità dei sessi;
b.84
per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC85 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;
c.
in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;
d.
intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 199286 sulla protezione dei dati;
e.
secondo la legge del 17 dicembre 199387 sulla partecipazione;
f.
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199488 sull’assicurazione malattie.

3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.

83 RS 151.1

84 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).

85 RS 210

86 RS 235.1

87 RS 822.14

88 RS 832.10

Art. 244 Simplified statement of claim

1 The statement of claim may be filed in the forms provided for by Article 130 or orally on record before the court. It shall contain:

a.
the designation of the parties;
b.
the prayers for relief;
c.
a description of the matter in dispute;
d.
a statement of the value in dispute, if necessary;
e.
the date and signature.

2 A statement of the grounds for the claim is not necessary.

3 The following must be filed together with the statement of claim:

a.
a power of attorney in case of representation;
b.
the authorisation to proceed or the declaration that conciliation has been waived;
c.
the available physical records.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.