Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 145 Sospensione dei termini

1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:

a.
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2 Questa sospensione dei termini non vale per:

a.
la procedura di conciliazione;
b.
la procedura sommaria.

3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.

4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF55 sulle ferie e sospensioni.

Art. 146 Effects of suspension

1 If service is effected during suspension, the limitation period starts to run on the first day following the end of the suspension.

2 No hearings are held in court during the suspension period, unless the parties agree otherwise.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.