Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

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Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità


1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

a.
l’identità del detentore della collezione di dati;
b.
le finalità del trattamento dei dati;
c.
le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

4 L’obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

a.
la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
b.
l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 4.

24 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 14 Duty to provide information on the collection of sensitive personal data and personality profiles

1 The controller of the data file is obliged to inform the data subject of the collection of sensitive personal data or personality profiles; this duty to provide information also applies where the data is collected from third parties.

2 The data subject must be notified as a minimum of the following:

a.
the controller of the data file;
b.
the purpose of the processing;
c.
the categories of data recipients if a disclosure of data is planned.

3 If the data is not collected from the data subject, the data subject must be informed at the latest when the data is stored or if the data is not stored, on its first disclosure to a third party.

4 The duty of the controller of the data file to provide information ceases to apply if the data subject has already been informed or, in cases under paragraph 3, if:

a.
the storage or the disclosure of the data is expressly provided for by law; or
b.
the provision of information is not possible or possible only with disproportionate inconvenience or expense.

5 The controller of the data file may refuse, restrict or defer the provision of information subject to the requirements of Article 9 paragraphs 1 and 4.

20 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.