Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 936 I. Pubblicità e pubblicazione in Internet

1 Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico.

2 Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet.

3 Le iscrizioni del registro di commercio accessibili via Internet devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca.

4 Le modifiche del registro di commercio devono essere ricostruibili in ordine cronologico.

Art. 936a II. Publication in the Swiss Official Commercial Gazette and start of effectiveness

1 Entries in the commercial register shall be published online in the Swiss Official Commercial Gazette. They become effective on publication.

2 All statutory publications shall also be made online in the Swiss Official Commercial Gazette.


 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.