Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

1 I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2.
la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
4.
la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5.692
l’allestimento della relazione sulla gestione;
6.
la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7.693
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

3 Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1.
convocare e dirigere l’assemblea dei soci;
2.
provvedere per le comunicazioni ai soci;
3.
accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.

692 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

693 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 811 III. Approval by the members' general meeting

1 The articles of association may provide that the managing directors:

1.
submit certain decisions to the members' general meeting for approval;
2.
may submit individual matters to the members' general meeting for approval.

2 Approval by the members’ general meeting does not restrict the liability of the managing directors.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.