Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1119 a. In genere

1 L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

2 In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

3 Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

Art. 1120 b. Death, incapacity, bankruptcy

The validity of the cheque is unaffected even where the drawer dies, loses his capacity to act or becomes bankrupt after the cheque was issued.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.