220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1120 b. Death, incapacity, bankruptcy

The validity of the cheque is unaffected even where the drawer dies, loses his capacity to act or becomes bankrupt after the cheque was issued.

Art. 1119 a. In genere

1 L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

2 In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

3 Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

 

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