Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1045 a. Del portatore

1 Il portatore può chiedere in via di regresso:

1.
l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2.
gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
3.
le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
4.
la provvigione di non più d’un terzo per cento.

2 Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 1046 b. By the party honouring the bill

A party that has honoured the bill of exchange may claim from his preceding endorsers:

1.
the full amount he paid;
2.
the interest on such amount at a rate of six per cent since the date on which the bill was honoured;
3.
his expenses;
4.
a commission of no more than 2 thousandths.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.