220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1046 b. By the party honouring the bill

A party that has honoured the bill of exchange may claim from his preceding endorsers:

1.
the full amount he paid;
2.
the interest on such amount at a rate of six per cent since the date on which the bill was honoured;
3.
his expenses;
4.
a commission of no more than 2 thousandths.

Art. 1045 a. Del portatore

1 Il portatore può chiedere in via di regresso:

1.
l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2.
gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
3.
le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
4.
la provvigione di non più d’un terzo per cento.

2 Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.