Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 16 Diritti politici
Internal Law 1 State - People - Authorities 16 Political rights

161.116 Ordinanza della CaF del 25 maggio 2022 concernente il voto elettronico (OVE)

161.116 Federal Chancellery Ordinance of 25 May 2022 on Electronic Voting (VEleS)

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Art. 5 Requisiti posti alla verificabilità completa

1 È garantito che ogni manipolazione che causa una falsificazione del risultato possa essere constatata tutelando il segreto del voto (verificabilità completa). Tale garanzia è ritenuta data se i requisiti posti alla verificabilità individuale e alla verificabilità universale sono adempiuti.

2 Sono posti alla verificabilità individuale i seguenti requisiti:

a.
ai votanti è data la possibilità di constatare se il loro voto, così come lo hanno immesso nella piattaforma utente, è stato manipolato sulla piattaforma utente o intercettato sulla via di trasmissione; a tal fine i votanti ricevono una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema (art. 8) ha registrato il voto, così come essi lo hanno immesso nella piattaforma utente, quale voto espresso conformemente al sistema; tale nota conferma per ogni voto parziale la corretta registrazione;
b.
dopo la chiusura del canale di voto elettronico gli aventi diritto di voto che non hanno votato elettronicamente possono richiedere, nei termini legali di ricorso, una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema non ha registrato alcun voto che sia stato espresso utilizzando i dati di autenticazione client dell’avente diritto di voto.

3 Sono posti alla verificabilità universale i seguenti requisiti:

a.
ai fini della verifica universale i verificatori ricevono una nota di conferma del corretto accertamento del risultato; la nota conferma che il risultato accertato considera i seguenti voti:
1.
tutti i voti espressi conformemente al sistema e registrati dalla parte affidabile del sistema,
2.
soltanto i voti espressi conformemente al sistema,
3.
tutti i voti parziali secondo la nota di conferma generata nell’ambito della verifica individuale;
b.
i verificatori valutano la nota di conferma in un processo osservabile; a questo scopo devono avvalersi di ausili tecnici indipendenti e isolati dal resto del sistema.

Art. 5 Requirements for complete verifiability

1 It must be possible to detect any manipulation that leads to a falsification of the result while preserving voting secrecy (complete verifiability). This is considered to be the case if requirements for individual and universal verifiability are met.

2 The requirements for individual verifiability are as follows:

a.
The person voting is given the opportunity to ascertain whether the vote as entered on the user device has been manipulated or intercepted on the user device or during transmission; to this end, the person voting receives proof that the trustworthy part of the system (Art. 8) has registered the vote as it was entered by the person voting on the user device as being in conformity with the system; proof of correct registration is provided for each partial vote.
b.
A voter who has not cast his or her vote electronically can request proof after the electronic voting system is closed and within the statutory appeal deadlines that the trustworthy part of the system has not registered any vote cast using the client-side authentication credential of the voter.

3 The requirements for universal verifiability are as follows:

a.
The auditors receive proof that the result has been established correctly; the proof confirms that the result ascertained includes the following votes:
1.
all votes cast in conformity with the system that have been registered by the trustworthy part of the system;
2.
only votes cast in conformity with the system;
3.
all partial votes in accordance with the proof generated in the individual verification process.
b.
The auditors evaluate the proof in an observable procedure; to do so, they must use technical aids that are independent of and isolated from the rest of the system.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.