1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR.
2 La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. Definisce segnatamente quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito NSFR devono essere pubblicate.
56 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
1 Die Banken informieren die Öffentlichkeit regelmässig in angemessener Weise über ihre Finanzierungssituation und ihre NSFR.
2 Die FINMA regelt die Einzelheiten der Offenlegung. Sie bestimmt insbesondere, welche NSFR-relevanten Informationen zusätzlich zur NSFR offenzulegen sind.
59 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 3921).
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