Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 93 Approccio standard

1 I fondi propri minimi sono calcolati come segue:

a.
per ogni ambito di attività e per ognuno dei tre anni precedenti è calcolato un indicatore di ricavo che viene moltiplicato per il coefficiente di cui al capoverso 2;
b.
i valori numerici risultanti devono essere addizionati per ogni anno. In questo contesto i valori negativi dei singoli ambiti di attività possono essere computati con i valori positivi di altri ambiti di attività;
c.
i fondi propri minimi corrispondono all’importo della media triennale. Per il calcolo della media gli eventuali addendi negativi sono parificati a zero.

2 Le attività devono essere assegnate ai seguenti ambiti e moltiplicate per i relativi coefficienti:

a.
finanziamento di imprese / consulenza di imprese 18 %
b.
negoziazione 18 %
c.
attività bancaria al dettaglio per i privati 12 %
d.
attività bancaria al dettaglio per le ditte 15 %
e.
traffico dei pagamenti / regolamento dei titoli 18 %
f.
attività di deposito e depositi fiduciari 15 %
g.
gestione patrimoniale istituzionale 12 %
h.
attività di commissione su titoli 12 %

3 La FINMA può fare dipendere l’applicazione dell’approccio standard da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 92 Basisindikatoransatz

1 Die Mindesteigenmittel entsprechen 15 Prozent des Durchschnitts der Ertragsindikatoren der vorangegangenen drei Jahre. Es sind nur diejenigen Jahre zu berücksichtigen, in denen der Ertragsindikator positiv ausfiel.

2 Die FINMA kann die Anwendung des Basisindikatoransatzes von zusätzlichen qualitativen Anforderungen an das Risikomanagement abhängig machen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.