Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 91 Indicatore di ricavo

1 Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni precedenti. L’indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti poste del conto economico:

a.64
il risultato lordo delle operazioni su saggi di interesse;
b.
il risultato delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
c.65
il risultato delle attività di negoziazione e dell’opzione «fair-value»;
d.
il ricavo da partecipazioni non consolidate; e
e.
il risultato degli immobili.

2 Tutti i ricavi provenienti da convenzioni di subfornitura nelle quali la banca stessa figura come fornitrice di servizi vanno considerati come parti integranti dell’indicatore di ricavo.

3 Se la banca svolge il ruolo di subcommittente di una prestazione di servizi, le spese corrispondenti possono essere dedotte dall’indicatore di ricavo soltanto se la subfornitura è effettuata e registrata su base consolidata all’interno del medesimo gruppo finanziario.

4 Sempreché la FINMA lo autorizzi, per la determinazione dell’indicatore di ricavo le banche possono applicare standard di rendiconto riconosciuti a livello internazionale al posto delle norme svizzere in materia di rendiconto.

64 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 90 Berechnungsansätze

1 Zur Bestimmung der Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung der operationellen Risiken vorliegen müssen, können die Banken zwischen den folgenden Ansätzen wählen:

a.
dem Basisindikatoransatz;
b.
dem Standardansatz;
c.
institutsspezifischen Ansätzen (AMA).

2 Die Anwendung eines institutsspezifischen Ansatzes erfordert eine Bewilligung der FINMA.

3 Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zu den Ansätzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.