Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 88

1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato necessita dell’autorizzazione della FINMA. Quest’ultima stabilisce le condizioni di autorizzazione.

2 La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea.

3 La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell’adempimento dei requisiti per l’autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari a 3,0.

Art. 87 Gold- und Rohstoffpositionen

1 Die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung des Marktrisikos von Goldpositionen vorliegen müssen, betragen 8 Prozent der Nettoposition.

2 Die Mindesteigenmittel, die zur Unterlegung des Rohstoffrisikos vorliegen müssen, sind nach dem Laufzeitbandverfahren oder nach dem vereinfachten Verfahren zu bestimmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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