Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 69 Borse e stanze di compensazione

1 Le stanze di compensazione sono istituti tramite i quali sono adempiute le prestazioni previste dai contratti negoziati.

2 Nel caso dei rischi di credito i fattori di ponderazione del rischio dello 0 o del 2 per cento di cui all’allegato 2 si applicano soltanto se una controparte centrale regolata interviene immediatamente nella transazione tra due partecipanti al mercato e se è istituito un adeguato e completo sistema di collateralizzazione come base dell’esercizio della funzione di questa controparte centrale.

3 Questo sistema di collateralizzazione è segnatamente considerato adeguato e completo se:

a.
i contratti sono valutati quotidianamente ai corsi del mercato ed è effettuata quotidianamente una compensazione dei margini;
b.
le variazioni di valore attese per il giorno successivo sono ulteriormente e costantemente collateralizzate con un elevato livello di confidenza; e
c.
è garantita la copertura di perdite inattese.
4 La FINMA disciplina i criteri supplementari per le controparti centrali in relazione con i derivati e le operazioni pronti contro termine («repo») o analoghe conformemente agli standard minimi di Basilea.

Art. 68 Banken und Wertpapierhäuser

1 Wertpapierhäuser können nur dann der Positionsklasse Banken und Wertpapierhäuser (Art. 63 Abs. 2 Bst. d) zugeordnet werden, wenn sie einer Aufsicht unterstehen, die derjenigen der Banken gleichwertig ist.

2 Verrechnete Positionen aus Ausserbilanzgeschäften werden dem Laufzeitband der kürzesten der verrechneten Positionen zugewiesen.

3 Positionen gegenüber Banken ohne externes Rating ausser kurzfristige selbst-liquidierende Akkreditive für Handelsfinanzierung dürfen kein Risikogewicht erhalten, das niedriger ist als das Risikogewicht für Positionen gegenüber ihrem Sitzstaat.57

57 Eingefügt durch Anhang 2 Ziff. 4 der Bankenverordnung vom 30. April 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1269).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.