Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 66 Calcolo delle posizioni da ponderare

1 Le posizioni delle classi di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 2 devono essere ponderate secondo l’allegato 2 nel caso dell’approccio AS-BRI.

2 Le posizioni delle classi di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettere a–e e g devono essere ponderate secondo l’allegato 3.

3 Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera f devono essere ponderate secondo l’allegato 4.

3bis Le posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis devono essere ponderate secondo le disposizioni di esecuzione tecniche della FINMA. A tale scopo la FINMA si fonda sugli standard minimi di Basilea.57

4 Le posizioni nette in strumenti su saggi di interesse di cui all’articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell’emittente e ponderate in modo corrispondente.

5 Nel caso delle posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario la ponderazione secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all’articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all’approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

57 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 65 auf Konzernebene

Auf Konzernebene können die in den zu konsolidierenden Gesellschaften verwendeten Ratings verwendet werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.