Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 62 Transazioni collateralizzate

1 La banca può tenere conto delle garanzie di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera d, a scelta secondo:

a.
l’approccio semplificato;
b.
l’approccio completo.

2 Nell’approccio semplificato le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

3 Nell’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale.

4 La FINMA precisa gli approcci.

5 Nel calcolo degli equivalenti di credito secondo gli articoli 56–59 è tenuto conto di tutte le garanzie computabili emesse o ricevute dalla banca ai fini della collateralizzazione di derivati.54

54 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4683).

Art. 61 Risikomindernde Massnahmen

1 Folgende risikomindernde Massnahmen können bei der Berechnung der Positionen berücksichtigt werden:

a.
die gesetzliche und vertragliche Verrechnung (Netting);
b.
Garantien;
c.
Kreditderivate; und
d.
andere Sicherheiten.

2 Auf Verlangen müssen die Banken der Prüfgesellschaft oder der FINMA nachweisen, dass die risikomindernden Massnahmen in den betroffenen Rechtsordnungen rechtlich durchsetzbar sind.

3 Die FINMA präzisiert diese risikomindernden Massnahmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.