Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 60 Strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione

1 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione che sono strumenti di capitale proprio di un’impresa attiva nel settore finanziario va calcolata secondo l’articolo 52.

2 La posizione netta in strumenti su saggi di interesse e titoli di partecipazione del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio va calcolata secondo l’articolo 51.

3 Nel caso delle posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione l’effettivo fisicamente disponibile va preso in considerazione al valore contabile.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti agli strumenti su saggi di interesse e ai titoli di partecipazione che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché venga applicato l’approccio de minimis (art. 82 cpv. 1 lett. a).

Art. 59 EPE-Modellmethode

1 Die FINMA legt die Berechnung der Kreditäquivalente von Derivaten nach der EPE-Modellmethode fest. Sie richtet sich dabei nach den Basler Mindeststandards.

2 Die Kreditäquivalente werden mit dem EPE-Faktor multipliziert. Die FINMA legt den EPE-Faktor im Einzelfall fest. Er beträgt mindestens 1,2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.