Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 51 Posizione netta

1 Le posizioni nette sono calcolate come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall’assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
+
impegni fissi di assunzione relativi a emissioni, con deduzione delle sottopartecipazioni cedute e delle sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il rischio di prezzo cui è esposta la banca
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 L’importo di singole rettifiche di valore e accantonamenti iscritto nel passivo del bilancio va dedotto dalla posizione netta.

3 Le posizioni nette positive sono designate come posizioni lunghe nette e gli importi assoluti delle posizioni negative nette come posizioni corte nette.

Art. 50 Ansätze

1 Die Gewichtung der einzelnen Positionen zur Ermittlung der erforderlichen Mindesteigenmittel für Kreditrisiken nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a erfolgt nach einem der folgenden Ansätze:

a.
dem SA-BIZ48 (Art. 63–75); oder
b.
dem IRB (Art. 77).

2 Der IRB und der SA-BIZ dürfen kombiniert werden.

3 Die Anwendung des IRB erfordert eine Bewilligung der FINMA. Diese legt die Bewilligungsvoraussetzungen fest.

4 Sie erlässt technische Ausführungsbestimmungen zu den Kreditrisiken und Verbriefungen.

48 Steht für den sog. internationaler Standardansatz.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.