Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 151 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 L’articolo 43 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3 L’entrata in vigore delle disposizioni del titolo quinto, ad eccezione degli articoli 126 e 127, è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea federale.132

132 Approvata dall’AF il 18 set. 2012 (FF 2012 7425).

Art. 150 Änderung bisherigen Rechts

Die Änderung bisherigen Rechts wird in Anhang 6 geregelt.

 

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