Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 148j Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale

L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera b ammonta:

a.
nel 2019: allo 0,21 per cento per il «leverage ratio» e allo 0,64 per cento per la quota di RWA;
b.
nel 2020: allo 0,42 per cento per il «leverage ratio» e all’1,28 per cento per la quota di RWA;
c.
nel 2021: allo 0,63 per cento per il «leverage ratio» e all’1,92 per cento per la quota di RWA;
d.
nel 2022: allo 0,84 per cento per il «leverage ratio» e al 2,56 per cento per la quota di RWA;
e.
nel 2023: all’1,05 per cento per il «leverage ratio» e al 3,2 per cento per la quota di RWA;
f.
nel 2024: all’1,26 per cento per il «leverage ratio» e al 3,84 per cento per la quota di RWA;
g.
nel 2025: all’1,5 per cento per il «leverage ratio» e al 4,5 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale.

Art. 148i Behandlung von Beteiligungen

Von der FINMA vor Inkrafttreten der Änderung vom 21. November 2018 im Einzelfall verfügte Übergangsregelungen zur Behandlung von Beteiligungen gehen den Bestimmungen von Artikel 32 Buchstabe j und des Anhangs 4 vor.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.