Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte

1 I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo l’articolo 57.

2 Per i derivati non lineari che figurano nel portafoglio di negoziazione, nel valore delle posizioni deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.

3 I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo l’approccio semplificato o completo disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi. Gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 114

Zur Bestimmung der Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei sind die zugehörigen Positionen im Handelsbuch und die Positionen im Bankenbuch zusammenzuzählen. Eine Verrechnung zwischen Short-Positionen im Handelsbuch und Long-Positionen im Bankenbuch ist nicht zulässig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.