Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 103 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le posizioni specifiche agli emittenti per impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sono calcolate come segue:

a.
dagli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni di titoli di credito e di titoli di partecipazione possono essere dedotte le sottopartecipazioni cedute e le sottoscrizioni fisse, sempreché eliminino il relativo rischio di mercato della banca;
b.
l’importo risultante deve essere moltiplicato per uno dei seguenti fattori di conversione del credito:
1.
0,05 dal e compreso il giorno in cui l’impegno fisso di sottoscrizione è stato assunto irrevocabilmente,
2.
0,1 il giorno della liberazione dell’emissione,
3.
0,25 il secondo e il terzo giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
4.
0,5 il quarto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
5.
0,75 il quinto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione,
6.
1 dal e compreso il sesto giorno feriale bancario dopo la liberazione dell’emissione.

Art. 102 Meldung gruppeninterner Positionen

Die Bank hat vierteljährlich eine Meldung über die gruppeninternen Positionen nach Artikel 111a zu erstellen und der Prüfgesellschaft, der Schweizerischen Nationalbank sowie dem Organ für Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle zusammen mit der Meldung über die bestehenden Klumpenrisiken nach Artikel 100 zuzustellen. Dabei ist zwischen den Gruppengesellschaften gemäss Artikel 111a Absätze 1 und 3 zu unterscheiden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.