Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel

941.204 Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)

941.204 Verordnung vom 5. September 2012 über die Mengenangabe im Offenverkauf und auf Fertigpackungen (Mengenangabeverordnung, MeAV)

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Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:

a.
negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;
b.
negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi:
1.
il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale, e
2.
lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.

Art. 21 Füllmengen nach Stückzahl

Bei nach Stückzahl gekennzeichneten Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge sind folgende Anforderungen einzuhalten:

a.
Bei Fertigpackungen mit einer Stückzahl von höchstens 50 darf die Füllmenge nicht kleiner sein als die Nennfüllmenge.
b.
Bei Fertigpackungen mit einer Stückzahl von mehr als 50 darf:
1.
die Füllmenge im Mittel nicht kleiner sein als die Nennfüllmenge, und
2.
die Minusabweichung nicht mehr als ein Stück für jedes angefangene Hundert betragen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.