1 L’indennità versata ai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.
2 L’USAV delega l’indennizzo a un ufficio di compensazione esterno. Quest’ultimo paga le fatture per il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Anche eventuali importi in sospeso vengono richiesti dai singoli Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1.
3 L’USAV vigila sulle attività dell’ufficio di compensazione esterno.
324 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden Anwendung, soweit für die einzelnen Seuchen (Art. 99–127) keine abweichende Regelung vorgesehen ist.
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