Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 71 Sequestro rinforzato

1 Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell’epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
b.
gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un’adeguata disinfezione;
c.
è vietato introdurre animali nell’effettivo306 sotto sequestro.

3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

a.
le persone che abitano o soggiornano in un’azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell’epizoozia;
b.
il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
c.
le persone che non abitano nell’azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

4 Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

a.307
le derrate alimentari di origine animale, il mangime e altri prodotti agricoli e oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
b.
il movimento di veicoli da e per l’azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l’azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

5 Per vigilare sull’osservanza dei provvedimenti ordinati dall’autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

306 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 72 Änderung und Aufhebung der Sperrmassnahmen

1 Die angeordneten Sperrmassnahmen bleiben bestehen, bis sie vom Kantonstierarzt geändert oder aufgehoben werden.

2 Die Aufhebung der Massnahmen erfolgt grundsätzlich erst nach der vom Kantonstierarzt angeordneten und vom amtlichen Tierarzt durchgeführten Schlussuntersuchung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.