1 Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell’epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.
2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
4 Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:
5 Per vigilare sull’osservanza dei provvedimenti ordinati dall’autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).
306 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
1 Die angeordneten Sperrmassnahmen bleiben bestehen, bis sie vom Kantonstierarzt geändert oder aufgehoben werden.
2 Die Aufhebung der Massnahmen erfolgt grundsätzlich erst nach der vom Kantonstierarzt angeordneten und vom amtlichen Tierarzt durchgeführten Schlussuntersuchung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.