Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 302 Veterinario ufficiale

1 Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un’esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

1bis Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.719

2 Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:

a.
esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE720 e dalle relative disposizioni d’esecuzione;
b.
rilascia i certificati veterinari ufficiali;
c.
esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

3 I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:

a.
nel campo della protezione degli animali;
b.
in esecuzione dell’articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992721 sulle derrate alimentari;
c.722
...

4 ...723

719 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

720 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

721 [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS 817.0).

722 Abrogata dall’all. 3 n. 3 dell’O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU 2004 4057).

723 Abrogato dall’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 304

716 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 4 der V vom 24. Jan. 2007 über die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärdienst, mit Wirkung seit 1. April 2007 (AS 2007 561).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.