Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 297 Esecuzione all’interno del Paese

1 L’USAV adempie i seguenti compiti:

a.702
...
b.703
designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;
c.704
emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l’omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie;
cbis.705
 stila modelli di documenti e istruzioni all’attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;
d.
provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;
e.706
approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L’approvazione comporta per le organizzazioni l’obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

2 L’USAV è inoltre competente per:

a.
dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
b.
limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un’epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente;
c.
ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica;
d.
prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
e.707
stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie;
f.708
affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell’Amministrazione federale compiti di ricerca nell’ambito delle epizoozie;
g.709
ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall’estero.

702 Abrogata dal n. I dell’O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

703 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

704 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

705 Introdotta dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

706 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

707 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

708 Introdotta dal n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

709 Introdotta dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 299 Vollzug in der Armee

1 Die militärischen Organe melden den Ausbruch einer Seuche bei Tieren der Armee unverzüglich dem BLV und den betroffenen Kantonen.

2 Die übrigen tierseuchenpolizeilichen Massnahmen der Armee und der Anstalten der Militärverwaltung richten sich nach der Verordnung vom 25. Oktober 1955702 über seuchenpolizeiliche Massnahmen der Armee.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.