1 I Cantoni forniscono all’USAV l’assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all’applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.
2 I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un’esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.
701 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Juni 2014, mit Wirkung seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2243).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.