Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 185a Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a.
gli animali risultati positivi allʼanalisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
b.
tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

3 Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dellʼeffettivo infetto.

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
b.
un’ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

5 L’analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

6 La definizione del campione rappresentativo per l’analisi di verifica avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.538

537 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

538 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 186 Geltungsbereich

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der durch Campylobacter fetus ssp. veneralis und Tritrichomonas foetus verursachten Deckinfektionen der Rinder.

529 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.