Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo.

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
l’analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
b.
l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell’effettivo si sono manifestati altri problemi;
c.
l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell’effettivo non è emerso alcun problema;
d.
la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
e.
l’eliminazione del seme dei verri risultati positivi all’analisi sierologica;
f.534
lʼanalisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

3 La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’USAV.535

3bis Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo lʼinseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.536

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l’analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

534 Introdotta dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

535 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

536 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 185a Seuchenfall

1 Der Kantonstierarzt verhängt bei Feststellung von PRRS die einfache Sperre 1. Grades über den verseuchten Bestand.

2 Ausserdem ordnet er an, dass:

a.
diejenigen Tiere ausgemerzt werden, bei denen die serologische Untersuchung einen positiven Befund ergeben hat oder das PRRS-Virus nachgewiesen wurde;
b.
alle verbleibenden Tiere untersucht und bei positivem Ergebnis ausgemerzt werden.

3 Er kann anordnen, dass alle Tiere des verseuchten Bestandes ausgemerzt werden.

4 Er hebt die Sperre auf, nachdem:

a. alle Tiere ausgemerzt und die Stallungen gereinigt und desinfiziert worden sind; oder

b. eine weitere serologische Untersuchung einer repräsentativen Auswahl der verbleibenden Tiere keinen positiven Befund ergeben hat.

5 Die Untersuchung nach Absatz 4 Buchstabe b darf frühestens 21 Tage nach Ausmerzung des letzten verseuchten Tieres erfolgen.

6 Die Bestimmung der repräsentativen Auswahl für die Nachuntersuchung erfolgt nach Rücksprache mit dem BLV aufgrund der Bestandesdaten.

527 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2243).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.