Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

1 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

a.
chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l’animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;
b.
i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
c.
chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
d.
i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
e.
i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev’essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
f.
gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA444, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;
g.
all’interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell’esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l’attività venatoria;
h.
gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l’autorizzazione del veterinario ufficiale;
i.
nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2 Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l’ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

Art. 148 Flankierende Massnahmen

1 Der Kantonstierarzt kann nötigenfalls anordnen, dass im Sperrgebiet die Katzen und weitere Haustiere gegen Tollwut geimpft werden.

2 Er sorgt bei Ausbruch der Tollwut für die Information der Bevölkerung. Hierzu sind im Sperrgebiet insbesondere Plakate mit Angaben der wichtigsten Krankheitsmerkmale, Verhaltensmassregeln und Auszügen aus den einschlägigen Vorschriften anzubringen.

3 Die Kantone sorgen unter Ausschöpfung der in der Jagdgesetzgebung vorgesehenen Kompetenzen für die Verminderung des Fuchsbestandes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.