1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altro pollame.
2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:
3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
4 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.
5 Altro pollame in cattività tenuto nell’economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.
1 Fleisch und Fleischprodukte von Geflügel dürfen nicht aus der Schutzzone verbracht werden.
2 Konsumeier dürfen nicht in die Zonen oder aus den Zonen verbracht werden.
3 Mist aus Beständen, die sich in Schutz- oder Überwachungszonen befinden, darf nur in der entsprechenden Zone ausgebracht werden. Für das Ausbringen von Mist in der Schutzzone braucht es eine Bewilligung des amtlichen Tierarztes.
4 Der Kantonstierarzt kann Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 1 und 2 bewilligen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.