Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 122b Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altro pollame.

2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

a.
le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
b.
il pollame sia trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all’interno o al di fuori delle zone.

3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

a.
tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
b.
i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e
c.
le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

4 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

5 Altro pollame in cattività tenuto nell’economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

Art. 122c Warenverkehr in den Schutz- und Überwachungszonen



1 Fleisch und Fleischprodukte von Geflügel dürfen nicht aus der Schutzzone verbracht werden.

2 Konsumeier dürfen nicht in die Zonen oder aus den Zonen verbracht werden.

3 Mist aus Beständen, die sich in Schutz- oder Überwachungszonen befinden, darf nur in der entsprechenden Zone ausgebracht werden. Für das Ausbringen von Mist in der Schutzzone braucht es eine Bewilligung des amtlichen Tierarztes.

4 Der Kantonstierarzt kann Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 1 und 2 bewilligen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.