Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 108 Caso di sospetto

1 Se un veterinario, durante un’ispezione delle carni o durante un’autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un’analisi batteriologica e patologica.

2 Se l’analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l’analisi sierologica di tutti i bovini dell’effettivo d’origine di età superiore ai 12 mesi.

3 Gli animali per i quali l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un’infezione sulla base di esami complementari.

Art. 109 Seuchenfall

1 Der Kantonstierarzt kann in Abweichung von Artikel 85 Absatz 2 Buchstabe b die unverzügliche Schlachtung der klinisch gesunden Tiere der Rindergattung anordnen.

2 Kopf und innere Organe der geschlachteten Tiere sind als tierische Nebenprodukte der Kategorie 2 nach Artikel 6 VTNP370 zu entsorgen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.