Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 37 Vigilanza sulle organizzazioni

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG, nella misura in cui concernono l’applicazione della presente ordinanza,

2 Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto d’attività scritto.

Art. 36 Vollzug

Das BLW vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.