Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

844.1 Ordinanza del 17 aprile 1991 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

844.1 Verordnung vom 17. April 1991 über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

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Art. 5 Assicurazione

Le abitazioni, per il miglioramento o la costruzione delle quali è accordato un sussidio, devono essere assicurate, prima dell’avvio dei lavori, contro i danni cagionati dal fuoco o dagli elementi naturali.

Art. 5 Versicherung

Wohnbauten, für deren Verbesserung oder Erstellung eine Finanzhilfe zugesichert wurde, sind vor Baubeginn gegen Feuer- und Elementarschäden angemessen zu versichern.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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