L’Ufficio federale decide in merito alla restituzione di sussidi federali (art. 13 cpv. 6 della legge).
12 Introdotto dal n. 24 dell’all. all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).
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