1 Di norma, le cooperative possono effettuare fusioni solo con altre organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
2 La fusione deve essere preliminarmente autorizzata dall’Ufficio federale. Per i terreni in diritto di superficie l’Ufficio federale chiede anche l’autorizzazione dell’UFCL.
3 Se a seguito della fusione la cooperativa cessa di esistere, il contratto di fusione deve prevedere che le disposizioni della presente ordinanza si applichino anche alla nuova società.
1 Die WGB darf in der Regel nur mit einem anderen gemeinnützigen Wohnbauträger fusionieren.
2 Die Fusion muss vom Bundesamt vorgängig genehmigt werden. Bei Baurechtsgrundstücken holt das Bundesamt zusätzlich die Genehmigung des BBL ein.
3 Geht die WBG bei der Fusion unter, so muss der Fusionsvertrag vorsehen, dass die Bestimmungen dieser Verordnung auch für die übernehmende Gesellschaft gelten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.