Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

842.18 Ordinanza del DEFR del 19 maggio 2004 sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

842.18 Verordnung des WBF vom 19. Mai 2004 über Wohnbaugenossenschaften des Bundespersonals

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Art. 22 Fusione

1 Di norma, le cooperative possono effettuare fusioni solo con altre organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

2 La fusione deve essere preliminarmente autorizzata dall’Ufficio federale. Per i terreni in diritto di superficie l’Ufficio federale chiede anche l’autorizzazione dell’UFCL.

3 Se a seguito della fusione la cooperativa cessa di esistere, il contratto di fusione deve prevedere che le disposizioni della presente ordinanza si applichino anche alla nuova società.

Art. 22 Fusion

1 Die WGB darf in der Regel nur mit einem anderen gemeinnützigen Wohnbauträger fusionieren.

2 Die Fusion muss vom Bundesamt vorgängig genehmigt werden. Bei Baurechtsgrundstücken holt das Bundesamt zusätzlich die Genehmigung des BBL ein.

3 Geht die WBG bei der Fusion unter, so muss der Fusionsvertrag vorsehen, dass die Bestimmungen dieser Verordnung auch für die übernehmende Gesellschaft gelten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.