Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

842 Legge federale del 21 marzo 2003 che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Legge sulla promozione dell'alloggio, LPrA)

842 Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG)

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Art. 4 Definizioni

1 Per «alloggio» s’intende l’insieme dei locali che fungono durevolmente da abitazione.

2 Per «organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni» s’intendono gli operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, le loro organizzazioni mantello, le centrali d’emissione, gli istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni che si adoperano per promuovere abitazioni a pigioni e prezzi moderati.

3 È ritenuta «di utilità pubblica» un’attività che non ha scopo lucrativo e che serve a coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

Art. 4 Begriffe

1 Als Wohnraum gelten alle ständig dem Wohnen dienenden Räume.

2 Als Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus gelten die Träger des gemeinnützigen Wohnungsbaus, ihre Dachorganisationen, Emissionszentralen sowie Hypothekar-Bürgschaftseinrichtungen und andere Institutionen, die sich der Förderung von preisgünstigem Wohnraum widmen.

3 Als gemeinnützig gilt eine Tätigkeit, welche nicht gewinnstrebig ist und der Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum dient.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.